Tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
La tassa annuale è dovuta per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi), utilizzate per tali fini, di lunghezza superiore ai 10 metri.Non sei autorizzato a visualizzare i link.
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