ATTREZZATURE DI PESCA CONSENTITE IN ITALIA

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cobrax

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on: October 28, 2006, 20:19:47
 Attrezzature da pesca consentite dalla normativa vigente in Italia

Le attrezzature da pesca vengono stabilite attraverso:

Legge n° 963 del 14 luglio 1965

D.P.R. n° 639 del 2-10-1968

 
Gli strumenti per la pesca vengono classificate in:

a-      trappole fisse o mobili: le fisse sono quelle ancorate tipo tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta quali le nasse, bertovelli.

b-     strumenti azionati a mano o da altra forza motrice atti a agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni.

c-      strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati

nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.

 
Inoltre interessanti sono i seguenti articoli:

 
ARTICOLO 115
Reti da lancio

E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.

 
ARTICOLO 128 bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.

 
A questo proposito bisogna dire che l'articolo è generico e và approfondito. Per questo vi rimando direttamente alla pagina curata da Giorgio Volpe che bene chiarisce la situazione:

ARTICOLO 138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

a) coppo o bilancia;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei

    ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;

d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;

e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) parangali fissi o derivanti; nasse.

ARTICOLO 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi

L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;

b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;

c) non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo;

d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.
 
 
ARTICOLO 142
Limitazioni di cattura

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

 
Inoltre per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno, pena l'usuale sanzione da 516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno.


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