Attrezzature da pesca consentite dalla normativa vigente in Italia
Le attrezzature da pesca vengono stabilite attraverso:
Legge n° 963 del 14 luglio 1965
D.P.R. n° 639 del 2-10-1968
Gli strumenti per la pesca vengono classificate in:
a- trappole fisse o mobili: le fisse sono quelle ancorate tipo tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta quali le nasse, bertovelli.
b- strumenti azionati a mano o da altra forza motrice atti a agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni.
c- strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati
nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
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ARTICOLO 115
Reti da lancio
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
ARTICOLO 128 bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.
A questo proposito bisogna dire che l'articolo è generico e và approfondito. Per questo vi rimando direttamente alla pagina curata da Giorgio Volpe che bene chiarisce la situazione:
ARTICOLO 138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei
ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.
ARTICOLO 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.
ARTICOLO 142
Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Inoltre per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno, pena l'usuale sanzione da 516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno.