Licenza di Pesca nelle acque interne Provincia Cosenza
DescrizioneSi può richiedere una licenza di:
Categoria B per canna con o senza mulinello,con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50;
Categoria C per canna senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a 1,50;
Chi puo usufruirneTutti i cittadini residenti nella provincia di Cosenza con almeno 14 anni di età. (Per i minorenni è necessario l'assenso di entrambi i genitori)
Dove andare e quandoVia Galliano, 6 Cosenza - Primo Piano scala B - Nei giorni di Lunedi e Mercoledi dalle 10.00 alle 12.00 e giovedi dalle 16.00 alle 17.00
A chi rivolgersiMorena Caruso (0984 814406)
Vittorio Pepe (0984 814406)
Quanto CostaCategoria B: 54,96 Euro
Categoria C: 44,91 Euro
Moduli Categoria B Categoria C
Licenza di Pesca nelle acque interne Provincia CrotoneAttività Servizio: Rilascio delle autorizzazioni per la pesca in acque dolci ai residenti nel territorio della Provincia.
Chii: Coloro che intendono esercitare la pesca nelle acque dolci della Provincia di Crotone.
Come: Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della pesca, deve essere inoltrata domanda in bollo, con allegati:Ricevuta del versamento di 45,44 euro (22,72 euro dall' 01/01/02 intestato alla Regione Calabria Serv. Tes. Pesca Acque Interne) sul c/c postale n. 15561889;Ricevuta del versamento di 2,06 euro (intestato all'Amministrazione provinciale di Crotone) sul c/c n. 533880;Due fotografie di cui una autenticata;Al momento del ritiro del tesserino occorre consegnare una marca da bollo di 10,32 euro;La richiesta può essere spedita a mezzo del servizio postale o presentata a mano al Protocollo Generale dell'Ente.
Quando: Settore Attività Produttive Dalle ore 09.30 alle ore 13.00 del Martedi e Giovedi. - Per informazioni telefoniche gli Uffici sono disponibili dalle ore 09.30 alle ore 12.00 - dal Lunedi al Venerdi - e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 di Martedi e Giovedi.
Responsabile: Dott.ssa Maria Saggese
Indirizzo: Via M. Nicoletta, 28
Telefono: 0962.952540
Fax: 0962.952432
E-Mail:
m.saggese@provincia.crotone.it
LICENZA PESCA ACQUE INTERNE REGIONE CALABRIA Art 11 LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 29
Tipi di Licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse e Deleghe
1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validita' su tutto il territorio nazionale.
2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.
3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attivita' alieutica nelle
acque interne sono le seguenti:a)
Licenza Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di
cui alla legge n? 250 del 13 marzo 1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;
b)
Licenza Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, armata con uno o piu' ami, nonche' con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;
c)
Licenza Tipo "C": per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello, armata con uno o piu' ami, secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;
d)
Licenza Tipo "D": riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalita' espresse per la licenza di tipo "B".
4.
Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'articolo 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con DL n. 230 del 22 giugno 1991, modificata con DL n. 31 del 23 gennaio 1992.
5. Le soprattasse individuate dal DL n. 31 del 23 gennaio 1992 saranno ripartite tra le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni sportive dei pescatori iscritte all'Albo Regionale e le Associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Consiglio Regionale, da emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (decreto legislativo 230/91 - allegato 1 n. d'ordine 18).
6. Il versamento del tributo annuale sara' effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.
7. Alle Province e' delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, secondo criteri e modalita' che le stesse stabiliranno. Alle Province non e' consentita l'imposizione di ulteriori tributi. Alle Amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.
8. Le Province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle licenze di tipo "B", "C", "D", ai Comuni, alle Comunita' Montane, ad altri Enti locali e funzionali ed alle Associazioni piscatorie iscritte all'Albo di cui all' articolo 7; questi trasmettono alle Province, periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, affinche' le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.
9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non puo' rilasciarsi un duplicato del documento, bensi' una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa, (decreto legislativo 230/91 - n. d' ordine 18).