La pesca subacquea sportiva è consentita:
a) a distanza superiore a m 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
b) a distanza superiore a m 100 dalle reti da posta dei pescatori professionisti;
c) dal sorgere al tramonto del sole;
d) senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
Note:
a) è consentito trasportare su un mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) fermo restando il divieto di utilizzare gli apparecchi per la pesca subacquea.
b) durante la pesca, il pescatore subacqueo, secondo le ultime disposizioni ministeriali, deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con a bordo una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
Durante l’esercizio della pesca subacquea:
a) è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica;
b) è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo però non è obbligatorio) è lì che va issata la bandiera;
c) il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 m dal mezzo nautico con la bandiera;
d) l’età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni (consegnare il fucile ad un minore di detta età comporta una sanzione di € 516,00);
e) al pescatore sportivo subacqueo è vietata la raccolta del corallo, dei molluschi e dei crostacei.
Oltre alla pesca sportiva subacquea, in mare, viene praticato anche il nuoto subacqueo, per la visita ai fondali, ecc. Quest’attività non è regolamentata da alcuna norma legislativa per cui il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, per rispondere ai numerosi quesiti degli appassionati subacquei, con circolare n. 82010390 del 16.2.2000 ha fornito alle autorità marittime periferiche le direttive di coordinamento, ai fini della disciplina locale, a salvaguardia dell’integrità fisica dei subacquei, distinguendo il semplice “nuoto subacqueo” dalla vera e propria “attività subacquea”.
Ecco le risposte ai quesiti più ricorrenti:
a) quando è presente un mezzo di appoggio, il segnalamento deve essere issato sul mezzo;
b) in presenza di un mezzo nautico, è in ogni caso obbligatoria la presenza bordo di “almeno una persona pronta ad intervenire”;
c) in presenza di gruppi di subacquei, se esiste un mezzo di appoggio, è sufficiente un unico segnale collocato su di esso, fermo restando l’obbligo di non allontanarsi oltre un raggio di 50 m dalla verticale del mezzo;
d) in assenza di un mezzo d’appoggio ogni singolo subacqueo dovrà essere munito di segnale;
e) anche in presenza di un mezzo nautico è in facoltà dei subacquei di segnalarsi individualmente, essendo consentito in questo caso allontanarsi oltre i 50 m dalla verticale del mezzo d’appoggio.