No! la pesca alla trota chiude la seconda domenica di Novembre.......
Legge regionale 24 novembre 2001, n 29 art. 14 comma 3
3. Fatto salvo quanto disposto dal RD n° 1486/1914 e dal RD n. 1604/1931, è vietata altresì la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati:
a) barbo: dal 1° maggio al 31 maggio;
b) trota di ogni specie: dall'imbrunire della seconda domenica di novembre all'alba della seconda domenica di marzo. Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi delle specie e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, ne di smercio nei pubblici esercizi. E' vietata altresì la cattura, la commercializzazione, lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, di misura inferiore a quella appresso indicata:
- barbo: cm. 15;
- cefalo, persico reale: cm. 20;
- trota di ogni specie, catturata in fiume: cm. 20;
- spigola: cm. 25;
- per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime.