CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE.

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^NANDONE^

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on: December 15, 2006, 16:46:24
Le unità da diporto per comandare o condurre le quali vige l'obbligo della patente sono distinte in tre gruppi:

Imbarcazioni a motore;

Imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario, ivi compresi i motovelieri di lunghezza superiore a m 10;

Natanti, anche se a vela con motere ausiliario, e motovelieri di lunghezza non superiore a m 10, a bordo dei quali sia istallato un motore di cilindrata sup. a 500 cc (2t) o a 650cc (4t f.b.) o a 800cc (4t e.b.) o a 1200cc (diesel), comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv.

E' consentito l'esame congiunto per le due abilitazioni motore/vela.
Le patenti conseguibili da chi ha compiuto i 18 anni, sono distinte in due categorie:

a) per la navigazione entro 6 miglia (1 miglio= m 1852);
   
b) per la navigazione senza alcun limite.
    Ove la caratteirstica dell'imbarcazione e la sistemazione del motore non consentano (a giudizio dell'ente
    tecnico= Registro navale Italiano) la manovra del solo pilota, e ciò dovrà risultare indicata sulla licenza     
    necessita  altra persona abilitata alla condotta del motore.

L'esame di abilitazione non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di  presentazione della domanda (eventualmente su apposito modulo in bollo), la quale, può essere inoltrata con riserva di produrre, almeno un giorno prima degli esami, i documenti prescritti (il certificato medico va allegato subito), che sono i seguenti (tutti in bollo e in data nn anteriore a tre mesi):

certificato medico, con foto vistata dall' Ufficiale Sanitario;

certificato casellario generale  giudiziario (è richiesto d'ufficio dalle Capitanerie di Porto);

Certificati di residenza , cittadinanza, nascita (anche in unico equipollente certificato cumulativo);

tre foto tessera dicui una autenticata dal comune;

attestazione dei versamenti sui vari c/c postali, secondo norme in vigore.

Chi è in possesso dell'abilitazione per comandare imbarcazioni a motore può conseguire la patente velica sostenendo il solo esame pratico.

In calce alla domanda occorre dichiarare "sotto la propria responsabilità":
a) di non avere in corso provvedimenti comportanti la sospensione o revoca di patente ai sensi dell'art   30
    30,31,32 della legge sulla nautica e successive modificazioni;

b) di nn aver presentato altrove domanda per conseguire la stessa patente, o che gli è stata sospesa o 
    revocata la patente eventualmente già conseguita;

c) che nn è sottoposto a provvedimenti amministrativi di sicurezza personali e a misure di prevenzione
    previste dall'3 legge 27/12/1956 n.1423 e successive modifiche.

La domanda deve contenere cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, cittadinanza, tipo 
di abilitazione che si richiede.

In caso di esito sfavorevole, i documenti possono essere restituiti all'interessato, che può ripresentarli con nuova domanda e nuovi attestati di versamento, per sostenere altra prova d'esame trascorso almeno un mese. Se si tratta della sola prova pratica, questa può essere ripetuta nella stessa sede dopo due mesi almeno.

Autorità che rilasciano patenti
: Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi:
tutti i tipi di patenti; Motorizzazione Civile T.C.: le sole patenti per la navigazione entro le sei miglia.

sui modelli di patente possono essere riportate, a nome della stesa persona, tutte le abilitazioni (vela/motore); la tassa annuale è unica (marca parificata alla patente C auto), e nn è dovuta se nn si fruisce della patente durante un anno solare.

Validità delle patenti: anni 10, (rinnovabili) dal rilascio, convalida o revisione; anni 5 per chi ha superato il 60° anno di età.


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