I REQUISITI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI I SICUREZZA

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^NANDONE^

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I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle unità da diporto, devono avere i requisiti e caratteristiche
tecniche previsti dalle seguenti disposizioni:
a) zattere di salvataggio conformi al D.M. 12.8.2002 n.219. Le vecchie zattere sono ancora valide ma devono essere sottoposte a revisione, in occasione della prossima visita periodica e comunque entro due anni dalla data in vigore del decreto, con le modalità di seguito indicate;
b) apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M 29.9.1999 n.412. (La revisione va effettuata ogni 4 anni)
c) salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 385;
d) cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996 (quelle con il marchio CE)
e) riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 386;
f) segnali di soccorso conformi al D.M. 29.9.1999 n.387; (per i razzi, i fuochi a mano ed i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data difabbricazione.
Quelli scaduti vanno restituiti al fornitore);
g) bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 388 (per le tabelle di deviazione si rinvia alla nota (a) a pag. 29, in calce al quadro relativo alle dotazioni di sicurezza).
Sono riconosciuti validi dal regolamento di sicurezza i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza stabiliti dalla “Convenzione Solas ‘74 (95)” per le navi commerciali, possono continuare ad essere tranquillamente impiegati a bordo anche delle unità da diporto.
Attenzione: con decreto 12 agosto 2002 n. 219 sono stati stabiliti i requisiti delle nuove zattere di salvataggio da utilizzare a bordo delle unità da diporto. La revisione va effettuata ogni due anni. Le vecchie zattere dovevano essere sottoposte ad “una visita speciale” entro 17 ottobre2004. Chi non avesse ancora adempiuto, il controllo può farlo in qualsiasi momento, ma nel frattempo la zattera non può essere utilizzata a bordo.
Lo skipper è il solo responsabile dell’equipaggiamento, dei mezzi e dotazioni di sicurezza conformi alla normativa vigente e in regola con icontrolli periodici.
Sono soggette a controllo le zattere acquistate o revisionate nell’anno 2003 (con revisione prevista nel 2005, non ancora effettuata) nonché le zattere con revisione scaduta, anche se da lungo tempo. Da notare che le vecchie zattere non riportano l’identificazione dell’unità dove sono imbarcate, per cui possono ruotare da una barca all’altra. Le nuove zattere, invece, riportano i segni di individuazione e non possono
essere trasbordate da un’unità all’altra.

IL CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

I medicinali devono essere contenuti in una cassetta di pronto soccorso costruita con materiale rigido, a chiusura stagna, asportabile e galleggiante. La dotazione è composta dai seguenti prodotti:
• Disinfettante a base di ammonio quaternario: un flacone da 250 cc.
• Ammoniaca: un flacone
• Cerotto adesivo: una confezione
• Cerotto medicato: una confezione
• Cotone idrofilo: un pacco da 250 gr
• Forbice comune: una
• Garza idrofila compresse: una confezione
• Garza vaselinata compresse: una confezione
• Laccio emostatico: uno
• Stecche per fratture: una confezione


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