Diporto Nautico-La normativa in breve

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^NANDONE^

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on: December 14, 2006, 20:15:13
La normativa italiana sulla nautica stabilisce:
(DL n.378 - Gazz. uff.n. 139 del 16-06-1994- L.498 del 08/08/94)

-Navigazione da diporto, quella effettuata a scopi sportivi e ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

-Unità da diporto, ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto.

-Navi, quelle aventilunghezza fuori tutto superiore a m 24 .

-Imbarcazioni, quelle aventi lunghezza fuori tutto superiore a m 7.50 se a motore, o a m 10 se a vela    con/senza motore ausiliario, o a propulsione mista(motovelieri).

unità da diporto a vela con motore ausiliario: è quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kw è superiore rispettivamente a 2 o 2,72.

-Motovelieri, quelli a propulsione mista (meccanica e vela) il cui rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kw sia  superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore rispettivamente a 2 o 2,72.

-Natanti, quelli aventi lunghezza fuori tutto non superiore a m 7,50 se a motore, o a m 10 se a vela con/senza motore ausiliario, o a propulsione mista (motovelieri).

Abilitazione alla navigazione: imbarczioni e navi da diporto, in base alla caratteirstiche e qualità nautiche, sono abilitate alla navigazione mediante licenza di navigazione, previa iscrizione sul Registro delle imbarcazioni o delle navi da diporto:

a) in acque interne senza alcun limite e, in quelle marittime, fino a 6 miglia dalla costa;

b) in acque interne o marittime, senza alcun limite;

c) le navi, in acque interne o marittimesenza alcun limite.

I natanti (esenti da obbligo di iscrizione) possono essere abilitati solo entro le 6 miglia dalle coste marine (in acque interne, senza limiti) se inscritti e riconosciuti idonei, possono essere abilitati alla navigazione senza limiti.

Le unità di cui al punto a) possono iscriversi presso gli uffici marittimi o della motorizzazione C.T.C.; quelli di cui ai punti b) e c) solo presso gli uffici marittimi.

Obbligo della bandiera nazionale. Le unità iscritte debbono inalberare (o cmq esporre) la bandiera nazionale (quelle con stemma delle quattro repubbliche marinare Venezia-Genova-Pisa ed Amalfi) secondo le seguenti norme a) in navigazione, in particolare in prossimità di terra e nell'incontro di altre unità; b) in porto, quando si manovra e, quando si è all'ormeggio, almeno dalle 8.00 al tramonto.

Assicurazione responsabilità civile verso terzi (esclusi i trasportati): è prevista per le unità di tonn. s. l. fino a 50 e con motore oltre i CV fiscali 3. Essa potrà riferirsi anche al solo motore (amovibile) ed in tal caso la garanzia copre anche il natante, sul quale di volta in volta il motore è applicato.(a bordo il contrassegno assicurativo va esposto).

Sigla, numero di identificazione, nome: ogni unità iscritta presso un ufficio marittimo deve avere apposti a prora a dritta e a poppa sinistra, la sigla, il numero di iscrizione e la lettera D (alt. cm. 20) risultanti dalla Licenza di Navigazione.
Per le unità iscritte presso la motorizzazione, la sigla, il numero e la lettera N(alt.cm.15) che vanno apposti su ambo i lati poppieri e, a seconda del colore dello scafo, con il più visibile dei colori bianco, giallo, arancione.

Tassa di stazionamento:(Vedi legge 8 Agosto 1994, n 498). A decorrere dal 1° Gennaio 1995 deve essere corrisposta da tutte le unità da diporto (messe in acqua) come in appresso indicato, in base alla lunghezza fuori tutto e nella seguente misura (£ tot x cm):
lungh. fino a mt 6 , £ 400; da oltre m 6 fino a m 7.50, £800; da oltre m 7.50 fino a m 12, £1500; da oltre m 12 fino a m 18, £ 4000; da oltre m 18 fino a m 24, £ 6000.

Imbarcazioni (a motore, avela con7senza motore ausiliario, propulsione mista):per l'intero anno solare;

Natanti a bordo dei quali sia stato istallato un motore di cilindrata sup a 900cc (2t), o a 1800cc (4t f.b.), o a 1300 cc (4t e.b.), o a 3300 cc (diesel), comunque di potenza sup. a 55,15 Kw o a 75 CV: per l'intero anno solare;

Natanti con motore di potenza inferiore a quella su indicata: per il solo periodo d'uso (minimo 4 mesi).

Riduzioni: per le imbarcazioni a vela con/senza motore ausiliario, riduzione del 50%; per i motovelieri tassa ridotta a 2/3; per i natanti a vela , esenzione totale.

Riduzioni per vetustà: tutte le imbarcazioni, nonche i natanti di cui al predetto punto2, dopo 5, 10, 15 anni dalla data di immatricolazione o di costruzione beneficiano di una riduzione del 15, 30, 45 %.

Carte e documenti di bordoper imbarcazioni:

Licenza di navigazione: riporta, caratteristiche della barca e del motore entrobordo, dati composizione minima equipaggio e massima passeggeri, portata, stazza, annotazioni di sicurezza, proprietà.
Essa va rinnovata in caso di modifiche allo scafo, motore (e.b.), nonchè in caso di trasferimento d'iscrizione per vetustà. Equipollenti alla licenza sono: la licenza provvisoria (validità max sei mesi) e l'autorizzazione temporanea in prova.
Certificato uso motore (solo f.b.)
Attestazione tassa di stazionamento
Certificato e contrassegno di assicurazione
Licenza RTF e certif. di radio telef. (eventuali per le unità  abilitate a navigare fino a 6 miglia)
Patente nautica

Carte e documenti di bordo per natanti:

Certificato uso motore indicante potenza del motore in cv e la cilindrata
Attestazione tassa di stazionamento
Certificato e contrassegno di assicurazione
Eventuale licenza rtf
Eventuale patente nautica




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