QUANDO OCCORRE LA PATENTE NAUTICA

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^NANDONE^

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on: March 01, 2007, 17:45:23
L’età minima prevista dalla legge per comandare (da soli) un’unità da diporto è la seguente:

a) per le unità a remi entro un miglio dalla costa: 14 anni;
b) per le unità a vela con superficie velica superiore a mq 4: 14 anni;
c) per i natanti a motore, a vela con m.a. e motovelieri: 16 anni;

La patente nautica è obbligatoria:

1. Per i natanti:
a) quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 kW o a 40,8 CV (1kW = 1,36 CV) o    abbiano una cilindrata superiore:
1) a 750 cc, se a carburazione a due tempi;
2) a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
3) a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
4) a 2000 cc, se diesel.

b) quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa.

c) per la condotta degli acquascooter, indipendentemente dalla potenza e dalle cilindrate;

d) quando viene esercitato lo sci nautico, senza tener conto della potenza del motore.
2. Per la navigazione oltre sei miglia dalla costa.
3. Per le navi da diporto (sempre).

Il codice della nautica distingue le patenti nautiche in tre categorie:
A) comando e la condotta dei natanti e imbarcazioni da diporto;
B) comandodelle navi da diporto;
C) direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (l’abilitazione è riservata ai diversamente abili, ma per conseguirla bisogna attendere che venga emanato il regolamento di attuazione al codice della nautica).

Le patenti abilitano:
a) alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) alla navigazione senza alcun limite.
La patente è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 m) a motore, a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.
A richiesta dell’interessato, la patente può essere limitata al solo comando di unità da diporto a motore, per la navigazione entro 12 miglia o senza limiti dalla costa.
Note:
a) Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare anche le altre unità (imbarcazioni e natanti) a motore, avela con motore ausiliario e motovelieri.

b) Un motore è considerato ausiliario quando installato fuori-bordo, abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale esia munito del certificato d’uso. In tali condizioni può essere utilizzato nei casi di emergenza o di sicurezza della navigazione e non concorreal calcolo della potenza e della cilindrata per stabilire l’obbligo della patente nautica.

Procedura per ottenere la patente
La normativa sulle patenti nautiche, è improntata alla semplificazione delle procedure e alla trasparenza amministrativa. Il modello di domanda è unico e può essere utilizzato per la presentazione delle richieste per:
a) l’autocertificazione dei dati personali e la comunicazione di cambio di residenza;
b) l’ammissione agli esami e per ottenere l’estensione dell’abilitazione alla navigazione;
c) il rilascio della patente - senza esame - al personale militare;
d) il rilascio della patente alle persone munite di una qualifica professionale marittima;
e) il rilascio del duplicato della patente (smarrita, distrutta o deteriorata);
f) la convalida della patente
g) la sostituzione della vecchia patente con il nuovo modello.

Maggiori informazioni per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere richieste alle autorità marittime o alle Sezioni e Delegazioni della Lega Navale.

a) Validità: Le patenti nautiche hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il 60° anno di età. Per le patenti speciali, rilasciate ai diversamente abili, il periodo di validità è indicato nel documento.
b) Rinnovo delle patenti nautiche scadute: La patente nautica scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C) che l'ha rilasciata, senza tener conto della data di scadenza; la convalida può essere richiesta anche prima della sua scadenza. Nel caso di più abilitazioni, riportate nello stesso documento o in documenti separati, che hanno gli stessi limiti di navigazione, la domanda va presentata all'Ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione che provvede ad unificarle.
Note: Chi comanda un'unità da diporto con la patente scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 207,00 a Euro 1.033,00.
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla condotta di motoscafi ad uso privato di cui all'art. 16 del R.D.L. 9.5.1932 prima del 24 aprile 1990, possono ottenere il rilascio della patente nautica a motore - senza esame - per la navigazione entro 12 miglia dalla costa. Le abilitazioni conseguite dopo tale data non possono essere più convertite.
Per il rinnovo delle patenti nautiche rilasciate fino a tutto il 1991 dagli Enti e Associazioni nautiche già riconosciuti in base all’art. 45 (abrogato) della legge 50\1971, (Lega Navale, EDIN, Circoli, ecc.) la domanda va presentata alla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione aveva sede l’ente o associazione. Presso tali autorità marittime sono stati accentrati gli atti dell’esame e la relativa documentazione.
Le patenti per il comando di unità da diporto entro sei miglia, rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; non è richiesto alcun adempimento amministrativo. In occasione del rinnovo della patente l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C.) provvederà alla sostituzione del documento.
Le abilitazioni per il comando di imbarcazioni a vela rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano a comandare anche quelle a motore,per la navigazione entro le 12 miglia o senza alcun limite dalla costa. Le abilitazioni per le imbarcazioni a motore, restano limitate per comandare solo le unità a motore, per gli stessi limiti di navigazione.
A seguito di sentenza giurisdizionale è stato chiarito che il soggetto che regge il timone di un'unità da diporto può non essere munito della patente nautica se a bordo c'è altra persona in possesso di regolare abilitazione che assuma la responsabilità del comando e della condotta della navigazione.
Le patenti nautiche conseguite all’estero (anche se Paese UE) NON possono essere convertite con quelle italiane.