Chiedo informazioni sulla legalità del barchino divergente

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Author Topic: Chiedo informazioni sulla legalità del barchino divergente  (Read 11663 times)

raspacondo

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Ciao Davide, visto che sei pratico di questa pesca ....ti posso chiedere una informazione?
Ma prima mi presento.
Mi chiamo raspacondo e sono romano ..ho visto fare questa tecnica e a detta di molti è illegale!
E' Vero?
Dato che sarei interessato ad acquistare un barchino vorrei sapere se posso stare tranquillo ..insomma se non mi possono fare qualche multa!
Eventualmente mi puoi fare qualche riferimento normativo su l'uso di questa tecnica?
A presto
raspi.


^DAVIDE^

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Reply #1 on: October 28, 2007, 21:46:02
Ciao raspacondo e benvenuto innanzitutto su calabriapescaonline.
Personalmente non ho alcuna informazione normativa circa la PRESUNTA illegalità di questa tecnica di pesca.
A proposito ti invito a leggere questo topic:

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qui troverai sicuramente utilissime informazioni circa le tecniche ed i limiti di pesca consentiti nella pesca in mare.
Forse avrò letto male ma non ho trovato alcun divieto riguardante il barchino...
In ogni caso si tratta di una tecnica piuttosto selettiva, che non danneggia l'ambiente marino e che permette al pescatore di rimettere in libertà eventuali prede sottomisura.
Ti sarei grato se mi indicassi le norme specifiche che proibiscono tale tecnica poichè non sono riuscito a trovarle.
Spero che diventerai un accanito frequentatore di questo bellissimo forum.
a presto
Davide


raspacondo

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Reply #2 on: October 28, 2007, 23:56:01
Ciao e grazie per la celere risposta.
Purtroppo la normativa e nello specifico il dpr del '65 e del '68 non ne fanno riferimento.
Quindi posso supporre che sia un'attrezzo "a limite" che manca di regolamentazione e che quindi non si possa usare.
Infatti sono vietati tutti quegli strumenti o attrezzi non citati e/o regolamentati dalle normative.
Forse prima di praticare questa pesca mi dovrei informare un po in piu'....
...a presto.
 *+-x???*

 


^DAVIDE^

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Reply #3 on: October 29, 2007, 23:00:36
Quella che hai dato al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 è solo un tua interpretazione personale...
L'articolo 138 annovera tra gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva
"d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni".
Il barchino in cosa consiste? Niente più e niente meno che una pesca a traina di superficie (da riva)
Credo quindi che la legalità di questo strumento di pesca sia abbastanza palese.


raspacondo

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Reply #4 on: October 30, 2007, 22:20:57
Purtroppo caro Davide l'art.138 è chiaro ma troppo generico.

Innanzi tutto il filaccione lo lasciamo perdere poichè non ha a che vedere con questa tecnica dato che trattasi di lenza statica di fondo o mezz'acqua.

Riporto per una piu' attenta lettura:

ART. 138. ATTREZZI INDIVIDUALI

  GLI ATTREZZI INDIVIDUALI CONSENTITI PER LA PESCA SPORTIVA SONO:

  1) RETI DA RACCOLTA: COPPO E BILANCIA;

  2) RETI DA LANCIO: GIACCHIO;

  3) LENZE FISSE: CANNE A NON PIU' DI TRE AMI, LENZE MORTE, BOLENTINI, FILACCIONI, CORRENTINE A NON PIU' DI 6 AMI; LENZE PER CEFALOPODI;

  4) LENZE A TRAINO DI SUPERFICIE E DI FONDO;

  5) ALTRI STRUMENTI ED APPARECCHI: BATTELLI PER LA PESCA IN SUPERFICIE, FUCILE SUBACQUEO E FUCILE LANCIA ARPIONE PER CETACEI, FIOCINA A MANO, CANNA PER CEFALOPODI, RASTRELLO DA USARSI A PIEDI.


Il punto n.4  è troppo generico poichè puo' essere riferito alla traina da natante e non da riva dato che nel punto 3 accenna anche al bolentino.

Detto questo se ti ho posto questo quesito è anche perchè l'art. 15 della L. 963/65 vieta la pesca utilizzando attrezzi vietati dai regolamenti o non espressamente permessi.

Con questo ti saluto e mi auguro di trovare una risposta sicura ai miei dubi.

A presto




^DAVIDE^

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Reply #5 on: October 31, 2007, 20:56:53
sarà ma io resto convinto di ciò che dico...
la norma che legittima l'uso del barchino è proprio l'art 138.
Il legislatore quando plasma una norma deve conferire alla stessa una certa genericità, in quanto sarebbe impossibile, per lui, prevedere e disciplinare tutte le fattispecie concrete che si potrebbero avere nella realtà.
La genericità permette alla norma di trovare applicazioni in situazioni differenti ma riconducibili al medesimo evento-fatto che il legislatore ha voluto disciplinare (nel caso specifico il legislatore ha ammesso la traina come forma di pesca consentita, SU QUESTO PUNTO NULLA QUESTIO).
Pertanto, accertato che la traina è genericamente consentita, l'utilizzo del barchino sarebbe vietato soltanto se ci fosse una norma speciale che impedisse l'utilizzo del divergente.
Il punto quarto non specifica assolutamente che la l'unica forma di traina ammessa è quella da natante, ed il collegamento a cui accennavi al punto terzo non sta né in cielo né in terra.
Il punto terzo fa riferimento a canne, lenze a mano, bolentini ecc. ecc
...se leggi il punto terzo devi leggerlo tutto!!


COMUNQUE SE VUOI CONTINUA PURE A SCERVELLARTI.

CIAO ;D


raspacondo

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Reply #6 on: November 01, 2007, 07:27:40
Non mi sembra una risposta esaustiva.
LA LEGGE NON PUO' ESSERE GENERICA E NE INTERPRETABILE PER I NOSTRI USI E CONSUMI!
Deve essere regolamentata.
Come c'è una norma specifica per lo jacco o rizzaglio non vedo perchè non ci deve essere una specifica x la traina da riva.
Cmq...buttiamo parole al vento...poichè il discorso resta a quanto vedo tra me e te.
LA mia intenzione era quella di sapere...
bye


^DAVIDE^

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Reply #7 on: November 01, 2007, 08:57:16
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Non mi sembra una risposta esaustiva.
LA LEGGE NON PUO' ESSERE GENERICA E NE INTERPRETABILE PER I NOSTRI USI E CONSUMI!
Deve essere regolamentata.
;D


Premesso che non è la legge che deve essere regolamentata ma lo devono essere i fatti e gli eventi suscettibili di rilevanza giuridica, ti RIBADISCO che una delle caratteristiche fondamentali della norma giuridica è proprio la GENERICITA'; genericitè che permette alla norma di trovare applicazione con riferimento a fattispecie eterogenee ed evitare eventuali "lacune" nel diritto.
L'istituto dell'interpretazione giuridica e dottrinale ed anche l'istituto dell'interpretazione analogica della norma applicabile al caso concreto muovono i loro passi proprio a partire dalla genericitè della norma e da eventuali lacune di disciplina, cioè da circostanze che il legislatore, volontariamente o per dimenticanza, non ha disciplinato.
Naturalmente, nel momento in cui interviene una norma speciale che va a regolamentare IN MANIERA SPECIFICA l'utilizzo della tecnica di pesca in esame, la norna speciale andrebbe a prevalere (in base al criterio di gerarchia delle fonti) su quella generale.

Sebbene potrei disquisire a lungo sul discorso della genericitè, interpretazione ed applicazione della legge, non voglio dilungarmi oltre in questo discorso poichè finiremmo col trascendere il carattere sportivo e amichevole di questo spazio.

A presto
Davide (un laureando in giurisprudenza)


^DAVIDE^

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Reply #8 on: January 05, 2008, 20:01:45
Un carissimo amico, navigando in rete, ha trovato un articolo molto interessante che conferma la legalità di tale attrezzo di pesca (il barchino) e conferma al 100% il parere legale dato da me, qualche tempo fa, a raspacondo.
Vi invito a leggere il contenuto di questo link:
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Come vedi caro raspacondo la mia interpretazione dell'art.138 era a dir poco esatta....
Citando un verso della notifica della capitaneria di porto si legge:
"si ritiene che l'attrezzo in oggetto sia da ricomprendere nell'ambito delle "lenze a traino da superficie", avente la particolarità che, anzichè essere trainata con l'ausilio di una imbarcazione, è manovrata manualmente.........pertanto, si ritiene che l'uso di tale attrezzo possa essere consentito sia pure nel rispetto delle normative vigenti in materia di pesca sportiva nonchè delle eventuali Ordinanze emanate dalle Autorità Marittime Locali."
Spero che questa ulteriore conferma, proveniente dalla Direzione Marittima e Capitaneria di porto di Palermo possa mettere finalmente fine ai tuoi dubbi amletici....

Quanto riportato, io te lo avevo detto....
 *+-x???*


TONIUCCIO

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Ciao Davide.. Mi presento  Antonio ma tutti mi chiamano Toniuccio  amante della Pesca in Mare (traina)
fondoe superficie  ma sopratutto con il mio fidato Barchino
Amante della PescaSub (Aspetto) estate\inverno   
Volevo chiederti se ti era possibile inviarmi link x visionare e stampare il documento
riguardante la legalita' del Barchino
Poi volevo sapere dove posso reperire e stampare la cartina della riserva AMP  Capo Rizzuto
con le varie aree  Grazie a a presto ..


^DAVIDE^

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Ciao Antonio.
Il testo integrale del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 lo trovi qui:
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Per la cartina della riserva di Capo Rizzuto non so come aiutarti...


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