Nelle zone riservate alla balneazione,
nell’intervallo orario dalle ore 08:00 a mezz’ora dopo il tramonto, è vietato:
a. effettuare la navigazione e la sosta di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
c.
esercitare qualsiasi tipo di pesca;
d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
e. effettuare il sorvolo con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.
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