Disciplina la pesca sportiva svolta a scopo ricreativo o sportivo, di superficie o subacquea nel Compartimento marittimo di Corigliano Calabro.
Alcuni passaggi importanti contenuti nella presente Ordinanza:
3. "La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è autorizzata nel periodo compreso tra
il 16 giugno ed il 14 ottobre".3. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è vietata nel periodo dall'1 al 31 marzo
e dall'1 ottobre ed il 30 novembre.4. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato
catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce
spada. Nella stessa giornata non è consentita più di una battuta di pesca.
L'esemplare catturato, privo di rostro (spada), deve inoltre rispettare la taglia minima
di 10 Kg o 90 cm. (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio
più corto della corda - A) ovvero 140 cm., per gli esemplari muniti di rostro (spada),
(misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna
caudate - B) come indicato nell'allegato 6, e deve essere sbarcato integro. Non
trovano applicazione le deroghe indicate al para 8 lett. a) della raccomandazione
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