sarà ma io resto convinto di ciò che dico...
la norma che legittima l'uso del barchino è proprio l'art 138.
Il legislatore quando plasma una norma deve conferire alla stessa una certa genericità, in quanto sarebbe impossibile, per lui, prevedere e disciplinare tutte le fattispecie concrete che si potrebbero avere nella realtà.
La genericità permette alla norma di trovare applicazioni in situazioni differenti ma riconducibili al medesimo evento-fatto che il legislatore ha voluto disciplinare (nel caso specifico il legislatore ha ammesso la traina come forma di pesca consentita, SU QUESTO PUNTO NULLA QUESTIO).
Pertanto, accertato che la traina è genericamente consentita, l'utilizzo del barchino sarebbe vietato soltanto se ci fosse una norma speciale che impedisse l'utilizzo del divergente.
Il punto quarto non specifica assolutamente che la l'unica forma di traina ammessa è quella da natante, ed il collegamento a cui accennavi al punto terzo non sta né in cielo né in terra.
Il punto terzo fa riferimento a canne, lenze a mano, bolentini ecc. ecc
...se leggi il punto terzo devi leggerlo tutto!!
COMUNQUE SE VUOI CONTINUA PURE A SCERVELLARTI.
CIAO