Ciao Fabio
Il tesserino blu rilasciato, previa registrazione sul sito, dal Ministero delle Politiche Agricole a Forestali, non è previsto per chi pratica la pesca da terra. Infatti, successivamente all’emanazione del D.M. 06 Dicembre 2010 (in cui si regolamentavano e chiarificavano le dinamiche del censimento gratuito), usci il D.M. 15 LUGLIO 2011, tutt’ora in vigore, che recita:
RITENUTO necessario, considerata la natura del provvedimento, semplificare l’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtù del tipo di attività non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica;
RITENUTO che nel periodo estivo alcune forma di pesca ricreativa sono praticate in modo occasionale e che per tali attività non è opportuno porre in essere misure di controllo;
DECRETA
Articolo 1
1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
comma 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra.
comma 5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri
Articolo 2
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 15 luglio 2011
IL MINISTRO
SAVERIO ROMANO
Quindi in qualsiasi periodo dell’anno, chi pratica la pesca da terra, non è obbligato ne ad esibire il tesserino, ne tantomeno a censirsi sul sito di riferimento.
Nel tuo caso specifico penso che hanno fatto leva … sulla poca conoscenza della legislazione vigente e successivamente hanno cercato di intimidirti allo scopo di non farti frequentare lo spot di pesca. Non ha alcun senso …. dichiarare di dover sequestrare l’attrezzatura e fare la multa, per poi non fare nulla e invitarti a non frequentare la zona. Difficilmente, in fase di controllo, quando si accertano delle violazioni (ammesso che ci siano), si tendono a chiudere entrambi gli occhi.
La licenza di abilitazione, per intraprendere l’attività di vigilanza ittica e venatoria, è concessa per un determinato periodo di tempo dietro la promulgazione di un decreto prefettizio. E’sempre utile, in fase di controllo, pretendere l’esibizione di questo documento …oltre al tesserino identificativo. Occhio alla data di scadenza del mandato. Questo per dire che… l’abito non fa il monaco.
Come già suggerito da Oltremare, spesso e volentieri, le associazioni sportive tendono a vendere le tessere di appartenenza con l’aggiunta di un’assicurazione di tipo sportivo (con polizza di 4 o 5 euro annui). Le guardie ittico-venatorio non sono altro che figure appartenenti a questa o quella associazione.
Per il discorso della foce, l’eventuale interdizione viene regolamentata dalla Prefettura di riferimento, dal Comune (per territorialità) e dalla Capitaneria di Porto con ordinanze distinte tra di loro. In quel caso si tratta di demanio marittimo e non di acque interne.