Per meglio comprendere gli aspetti legislativi, della pesca sportiva in mare.

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PIOMBO

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Alcuni estratti della Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 188 del 25/07/1969, Per meglio comprendere gli aspetti legislativi, della pesca sportiva in mare.

CAPO IV - Della pesca sportiva.
Art. 137. Disciplina della pesca sportiva.
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.

 Art. 138. Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.

 Art. 139. Norma di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.

 Art. 140. Limitazioni d'uso degli attrezzi.
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea.
Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

 Art. 141. Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.
L'uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento marittimo è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla autorità marittima.
A tal fine il capo del compartimento marittimo determina annualmente, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun tipo di attrezzo, avuto riguardo alla tutela delle risorse biologiche ed ai mestieri di pesca esercitati nelle acque del compartimento.
L'autorizzazione è annuale ed ha validità nelle acque del compartimento stesso.
Il capo del compartimento può delegare gli uffici marittimi dipendenti al rilascio dell'autorizzazione.

 Art. 142. Limitazione di cattura.
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

Art. 143. Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 144. Manizioni sportive.
Le manizioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manizioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manizioni sportive.



 



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