ANDAR PER MARE |
La normativa riguardante questa materia è costituita principalmente da un decreto di riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (emanato in esecuzione alla Legge 14.07.65 n° 963) contenente il Regolamento sulla pesca marittima, da vari regolamenti e da ordinanze delle autorità in ambito locale. Queste ultime individuano delle regole che tengono conto delle esigenze locali; fra questa normativa "minore", ma non d'importanza, vi sono le "Ordinanze Balneari", emesse annualmente dalle Capitanerie di porto, nelle quali trovano posto, oltre ai richiami generali, specifiche direttive locali. Altre fonti normative d'area da tenere in evidenza sono quelle emanate dalle Regioni a Statuto Speciale. È d'assoluta importanza che è il pesca-sportivo od il subacqueo, prima di intraprendere la propria attività, s'informi adeguatamente. Pesca sportiva Se non diversamente indicato, la pesca sportiva, da effettuarsi senza ausilio di fonti luminose e del cui frutto è vietata la vendita, è consentita con i seguenti attrezzi:
Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Le unità da diporto possono essere utilizzate come "unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo". Un subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (non obbligatorio), la bandiera deve essere issata sul mezzo e l'operatore non deve allontanarsi di oltre un raggio di 50 metri da tale unità.
Il pescatore subacqueo, che deve avere l'età minima di 16 anni per praticare la pesca con fucile subacqueo, non deve:
Per la sicurezza e la salvaguardia dei pescatori subacquei, è consentito trasportare sull'unità d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, comunque da non utilizzare per l'esercizio della pesca subacquea. |