Pesca sportiva e attività subacquea

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Pesca sportiva e attività subacquea

La normativa riguardante questa materia è costituita principalmente da un decreto di riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (emanato in esecuzione alla Legge 14.07.65 n° 963) contenente il Regolamento sulla pesca marittima, da vari regolamenti e da ordinanze delle autorità in ambito locale.

Queste ultime individuano delle regole che tengono conto delle esigenze locali; fra questa normativa "minore", ma non d'importanza, vi sono le "Ordinanze Balneari", emesse annualmente dalle Capitanerie di porto, nelle quali trovano posto, oltre ai richiami generali, specifiche direttive locali. Altre fonti normative d'area da tenere in evidenza sono quelle emanate dalle Regioni a Statuto Speciale.

È d'assoluta importanza che è il pesca-sportivo od il subacqueo, prima di intraprendere la propria attività, s'informi adeguatamente.

Pesca sportiva

Se non diversamente indicato, la pesca sportiva, da effettuarsi senza ausilio di fonti luminose e del cui frutto è vietata la vendita, è consentita con i seguenti attrezzi:

  • coppo, bilancia (di lato non superiore a m. 6);

  • giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a m. 16;

  • lenze fisse quali canne (massimo 5 per pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi;

  • lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;

  • nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

  • parancali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;

  • nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, a prescindere dal numero delle persone a bordo;

  • rastrelli da usarsi a piedi;

Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.


Attività subacquea

Le unità da diporto possono essere utilizzate come "unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo".

Un subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri.

Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (non obbligatorio), la bandiera deve essere issata sul mezzo e l'operatore non deve allontanarsi di oltre un raggio di 50 metri da tale unità.
A meno di norme più restrittive, la pesca subacquea sportiva è praticabile:

  • a distanza superiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti;

  • a distanza superiore a 100 m dalle reti poste dei pescatori professionisti;

  • dal sorgere al tramonto del sole;

  • senza l'uso d'apparecchi ausiliari di respirazione;

  • in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti e ancoraggi, determinate dal Capo del compartimento marittimo.

Il pescatore subacqueo, che deve avere l'età minima di 16 anni per praticare la pesca con fucile subacqueo, non deve:

  • attraversare le zone frequentate dai bagnanti con l'arma subacquea carica;

  • raccogliere corallo, molluschi e crostacei;

  • trasportare il fucile subacqueo armato, sull'unità da diporto.

Per la sicurezza e la salvaguardia dei pescatori subacquei, è consentito trasportare sull'unità d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, comunque da non utilizzare per l'esercizio della pesca subacquea.

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